Fallimento dell’Autonomia Differenziata e inutilità del Premierato

Di Enzo de Biasi

Serve un’Assemblea Costituente per una Repubblica Confederale e un Presidente eletto direttamente. I cittadini associati possono concorrere a tutte le cariche elettive, senza farsi intruppare in un partito.

Premierato e Autonomia Differenziata, è fattibile un’unica soluzione sistemica dopo decenni di tentativi falliti? Si è possibile, se si vuole.

Ho esaminato entrambe le questioni premierato ed autonomia differenziata, cercando di rispondere alla domanda in argomento e ho concluso che si può, se si vuole.

Sulla prima. Condivise le critiche sollevate da gran parte dei costituzionalisti, qui evidenzio un dato fattuale. Se l’attuale esecutivo durerà fino al 2027, come asserisce il Presidente del Consiglio dei ministri e alleati un giorno sì e l’altro pure, che senso ha cambiare le regole se quelle vigenti permettono (hanno permesso) di governare l’Italia per l’intero mandato quinquennale?

Sulla seconda. Ho proceduto, con logica baconiana, una verifica per ciò che è stato finora fatto 1949-2024 traendone tre articoli pubblicati in una testata giornalistica on line, di questi i primi due sono parte destruens, il terzo è construens. Il pezzo del 27 agosto conclude e richiama a piè pagina, i precedenti ed è qui riportato.

Per chi ha fretta, colgo il suggerimento di qualche lettore di produrre due schede di sintesi da offrire per una rapida lettura.

Scheda A) Autonomia Regionale un work in progress che dura da tre quarti di secolo, sintesi degli articoli apparsi il 30 luglio e il 20 agosto in questo sito.

  • Le regioni, previste dalla Costituzione fin dal 1949, furono istituite nel 1970, con poche materie, un primo rafforzamento avvenne nel 1977 (dpr 616), un secondo irrobustimento nel 1997 (c.d. federalismo Bassanini), un terzo rinvigorimento, ulteriori 9 materie “leggere” su 23 possibili legge “Calderoli”: 2024-1949 già trascorsi 75 anni.
  • Legge costituzionale del 2001, approvata dal Csx confermata dal voto popolare (referendum) prevedeva erogazione prestazioni minime standard in tutto il territorio nazionale i LEP. Infatti, la legge 86/2024, include procedure (percorsi da seguire), non reca risorse economiche, le 14 materie “pesanti” da decentrare alle regioni richiedenti con LEP definiti, non avverrà prima del 2026, forse. Un’interpretazione sul
  • tema cruciale dei LEP è data dal “Il Giornale, 21/06/. I LEP “fotografano l’esistente. E sarebbero poi le singole Regioni che hanno richiesto il trasferimento delle funzioni, semmai, a puntare a traguardi più virtuosi “Chi sta meglio, meglio starà, chi sta peggio, peggio starà. In merito sono stati sollevati dubbi di costituzionalità nell’aver ripartito le 23 materie assegnabili in 9 materie No-LEP subito trasferibili e quelle con LEP, 14 fra due anni, 2026, chissà se così accadrà.
  • Nella “Calderoli” il cardine dell’impianto legislativo è un’intesa Regione-Stato tempo stimabile per arrivare alla legge applicativa in G.U. due anni circa. Oltre che no-money, funzioni attribuire sono a termine, dieci anni e, inoltre, è contraddittoria e opaca nella riallocazione delle risorse economiche accertate in surplus dalle regioni più ricche verso quelle più povere, dal Centro- Nord versus il Mezzogiorno d’Italia.
  • Zaia, la Lega, F.I. AN ora FdI hanno fallito tre volte per “portare a casa” Autonomia Differenziata in Veneto. 2008-2011, il governo Berlusconi con Zaia nell’esecutivo assieme a Bossi, Maroni, Calderoli non accolse le 15 materie chieste all’unanimità dal Consiglio Regionale del Veneto a fine 2007. 2017, durante il Governo Gentiloni, Zaia non negozia per le 15 materie, preferisce un “referendum consultivo (farlocco)” promettendo 23 materie, spesi 14 milioni a carico Regione. 2018, il Governo Conte-Salvini, Ministro Affari Regionali una Leghista (E. Stefani), Presidente Veneto, un Leghista (Zaia), nulla succede. La sentenza della Corte costituzionale nr. 118 aveva già bocciato nel 2015, 5 delle 6 richieste presentate dal Veneto per una maggiore autonomia amministrativa e fiscale, trattenere in loco l’80% delle tasse raccolte, IRPEF, IRAP, IRES, IVA.

Scheda B) Fallimenti prima e seconda repubblica nel riformare la Costituzione. Idee elementari per una Repubblica Confederale, sintesi articolo del 27 agosto sopraindicato.

  • Carlo Cattaneo, 1801-1869, primo federalista e senatore del regno, dopo aver girovagato in carrozza nella penisola, tornato a Milano annotò che il neonato Stato doveva configurarsi come una “Confederazioni di Stati” per poi migrare verso gli “Stati Uniti d’Europa”. Alcide De Gasperi-Parigi 1951, occorre “formare una comunità di difesa, che abbia a suo programma non di attaccare, non di conquistare, ma solo di scoraggiare qualsiasi attacco dall’esterno in odio a questa formazione dell’Europa unita….da… impedire, attraverso la costituzione di una federazione o confederazione europea” La Confederazione di Stati e gli Stati Uniti d’Europa sono in sala d’attesi da 2024-1861-163 anni, esercito di sicurezza UE nella medesima sala da 75 anni, Confederazione o Federazione UE temi congelati in perenne “attesa”.
  • La Commissione Bozzi,1981, quella De Mita-Iotti, 1993-94, quella D’Alema, 1997-1998, le riforme del Cdx del 2006, quella del Csx del 2016, clamorosi insuccessi, 2024-1981 persi 43 anni. Causa non ultima del debito pubblico arrivato a 3mila miliardi, 2.918,9 maggio 2024, Banca d’Italia. Per scegliere i rappresentanti del popolo ci sono 4 linguaggi diversi: Unione Europea (proporzionale), Stato Nazionale (misto tra proporzionale e uninominale), Regioni (maggioritario a turno unico), Comuni (maggioritario a doppio turno). Nel 2020 i parlamentari diminuiscono da 915 a 600 (a matrice 5 Stelle). Maastricht-1991 avvia l’iter che porterà ad inizio 2022 l’euro tasche degli italiani Due uniche decisioni strategiche in 33 anni, 2024-1991, ohibò!
  • Il costo annuo degli interessi sul debito pubblico è quasi cento miliardi, 98 previsti per il 2024), cifra identica a quella dell’evasione fiscale stimata. Il primo dato incide sull’uscita ed il secondo sull’entrata, la somma algebrica sarebbe “pari a zero”, peccato che la spesa è certa e certificata, mentre l’entrata è una mera ipotesi di scuola esclusa a priori dagli attuali reggenti più propensi a fare regalie (condoni) agli evasori. Il gettito fiscale tra i 417 del 2007 e i 636 del 2023 è cresciuto di 219 miliardi. I LEP da farsi nel 2026 saranno finanziati con: Ancora più debito? Più tasse? Usuali Fanfaronate?

Per uscire dalla melma, occorre che le forze politiche reciprocamente convengano: a) da 43 anni il Parlamento non riesce a modificare la Costituzione, b) tutte le “aree politiche” (otto) hanno pari dignità c) serve una Commissione di 100 parlamentari eletti a suffragio diretto della durata di un anno e soglia d’accesso al 3%.

Elementi basici dell’assetto istituzionale della Repubblica Confederale Italiana:

  • La Repubblica è costituita da una Confederazione articolata in cinque stati Federati coincidenti con le circoscrizioni elettorali europee. Il Presidente, i 5 Governatori, i 400 deputati confederali e i 600 deputati federali sono eletti a doppio turno con soglie di sbarramento per la presentazione delle candidature e dell’accesso al secondo turno. Le candidature per ogni carica possono essere presentate o dalle forze politiche o da cittadini per le prime in rapporto alla % di voti ottenuti alla precedente consultazione e per i secondi un numero congruo. La durata del mandato del Presidente e del Governatore è di due, quella dei deputati è di 3, in ogni caso non superiore a 15 anni. Il presidente confederale nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e su sua proposta i Ministri. Ciascun Federato quando il Consiglio dei ministri tratta un argomento del territorio di competenza è presente in CM con facoltà di voto. Soglie d’accesso, percentuali e numeri si trovano, a titolo indicativo, nell’articolo citato
  • Le competenze istituzionali Confederali sono quelle ex art. 117 comma 2 Cost vigente, detratte le competenze federali attribuibili in ragione della legislazione ex- Autonomia Differenziata, integrate da quelle previgenti nelle regioni speciali, con LEP definiti, omogenei e finanziati per l’intero territorio confederale. Sono devolute all’Unione Europea, entro i termini stabiliti: affari esteri, difesa, sicurezza dei confini, sistema tributario, sviluppo economico, cittadinanza, immigrazione, salute, istruzione, ambiente.
  • Il gettito fiscale prodotto nel territorio della R.C.I. a qualsiasi titolo è incassato e trattenuto dallo Stato Federale per il 60% ed è devoluto per il 40% alla Confederazione. Ciascun Stato federale partecipa alle spese del costo per gli interessi annuali del debito pubblico confederale, con criteri di progressività rispetto al gettito fiscale raccolto nel rispettivo territorio di competenza. La legge confederale stabilisce modalità e termini di applicazione.
  • Il mandato di deputato confederale (di deputato federale) è incompatibile con qualsiasi mestiere e attività esercitata in qualità di persona fisica o di membro in imprese/società pubbliche e private sia a titolo gratuito che a titolo di corrispettivo in danaro, servizi, natura o altre utilità. La legge regola entro un anno data, le modalità applicative in materia di conflitto d’interessi e di blind trust. L’indennità di carica è stabilita in … (120.000 annui lordi onnicomprensivi). L’indennità di carica non è cumulabile – agli effetti del vitalizio – con altre indennità di carica dovute a mandato elettivo federale, europeo, locale, a presidenze e componente di organi costituzionali, a presidenze e componente di enti dell’apparato confederale e federale, a presidenze e componente di società a prevalente partecipazione pubblica di tipo no-profit o di capitale. Altri dettagli importanti sono reperibili nell’articolo più volte citato.
  • La maggiorazione retributiva dei 1000 rappresentati eletti si pagano con la diminuzione di 200 senatori, in quanto il senato è abolito ed è sostituito da una Commissione paritetica Confederazioni-Sati Federati di 10 componenti, risparmiati anche le indennità di 284 consiglieri regionali. Abbattuti i costi di funzionamento di 14 palazzi istituzionali oggi dedicati al Senato-Palazzo Madama e 13 ai Consigli Regionali, escluso T.A.A. Ulteriori puntualizzazioni stessa fonte sopraindicata

Nel periodo 2024-1946 il Paese Italia ha avuto decisori strategici: A. De Gasperi- DC P. Togliatti-PCI, governo 1946-1948, primo esecutivo post-Mussolini con amnistia per i criminali gerarchi fascisti al fine di evitare la guerra civile, A. Moro e DC- E. Berlinguer e PCI, anni ‘70 del XX secolo, garantirono la tenuta del sistema democratico dallo stragismo di matrice neofascista, piazza Fontana, piazza della Loggia e stazione di Bologna e respinsero l’attacco eversivo contro la Repubblica antifascista dell’organizzazione terroristica e criminale delle Brigate Rosse. Il primo venne assassinato, A. Moro, il secondo, E. Berlinguer, agevolò il primo governo post 1948 con appoggio esterno del PCI, 1976-1978 e pose la questione “morale” (inascoltato) sull’invadenza della partitocrazia nelle istituzioni repubblicane. C. A. Ciampi e R. Prodi, hanno lavorato gomito a gomito affinché si fosse in regola con i parametri di Maastricht, entrando da subito nell’aera euro 1° gennaio 1999, moneta entrata in circolazione il 01 gennaio 2022.

Sei persone- statisti che hanno saputo assumere decisioni a valere per le generazioni di italiani nati dopo di loro. Questi sei leader hanno orientato incisivamente il corso degli eventi negli ultimi 78 anni, 2024-1946; tutti gli altri cos’hanno fatto di decisivo per la storia patria? Non hanno saputo nemmeno modificare ed aggiornare la Carta costituzionale datata 1948.

I tre articoli presentati con i siti consultati, è un modesto contributo down-top gratuitamente offerto.


Allegata scheda C) Ripartizione sintetica competenze istituzionali tra: Stato-Regioni- Lep e no Lep – UE- materie da trasferire alla UE in nuova Costituzione

Ripartizione vigente delle competenze: Stato-Regioni-UE-modello new Cost.ne
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie, art.117 comma 2:

  1. politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
  2. immigrazione;
  3. rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
  4. difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
  5. moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
  6. organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
  7. ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
  8. ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
  9. cittadinanza, stato civile e anagrafi;
  10. giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
  11. determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
  12. norme generali sull’istruzione;
  13. previdenza sociale;
  14. legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
  15. dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
  16. pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
  17. tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Materie di legislazione concorrente, Stato-Regione, art. 117.comma 3 :

  1. rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
  2. commercio con l’estero;
  3. tutela e sicurezza del lavoro;
  4. istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
  5. professioni;
  6. ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
  7. tutela della salute;
  8. alimentazione;
  9. ordinamento sportivo;
  10. protezione civile;
  11. governo del territorio;
  12. porti e aeroporti civili;
  13. grandi reti di trasporto e di navigazione;
  14. ordinamento della comunicazione;
  15. produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
  16. previdenza complementare e integrativa;
  17. coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
  18. valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
  19. casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
  20. enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato

Competenza residuale esclusiva delle Regioni, art.117 comma 4.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato, ad esempio in materia di:

  1. pianificazione del territorio regionale
  2. mobilità al suo interno,
  3. dotazione infrastrutturale,
  4. programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali,
  5. promozione dello sviluppo economico locale.
  6. organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese,
  7. servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale,
  8. promozione del diritto allo studio, anche universitario,
  9. valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici,
  10. valorizzazione e organizzazione regionale del turismo,
  11. regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica

Ripartizione in LEP e No Lep

LEP– con standard di servizi e adeguati finanziamenti

Dalla data del 13 luglio decorrono i 24 mesi previsti dalla Legge 86/2024 per l’individuazione dei LEP, i “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono

essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. I LEP sono individuati con uno o più decreti governativi, il cui iter passa per la Conferenza Stato Regioni e le Camere.

I LEP sono determinati per quasi tutte le materie della legislazione concorrente (non le professioni) in particolare le seguenti:

  1. ) norme generali sull’istruzione;
  2. 2) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;
  3. 3) tutela e sicurezza del lavoro;
  4. 4) istruzione;
  5. 5) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
  6. 6) tutela della salute;
  7. 7) alimentazione;
  8. 8) ordinamento sportivo;
  9. 9) governo del territorio;
  10. 10) porti e aeroporti civili;
  11. 1) grandi reti di trasporto e di navigazione;
  12. 12)ordinamento della comunicazione;
  13. 13) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
  14. 14) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Le materie non LEP -trasferibili anche senza adeguati finanziamenti

Tra le 23 materie trasferibili, 9 non sono vincolate al finanziamento dei LEP, e pertanto immediatamente trasferibili. Si tratta delle seguenti materie (e funzioni):

  1. rapporti internazionali e con l’Unione europea (16 funzioni);
  2. commercio con l’estero (21 funzioni);
  3. professioni (55 funzioni);
  4. protezione civile (41 funzioni);
  5. previdenza complementare e integrativa (18 funzioni);
  6. coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (8 funzioni);
  7. casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale (18 funzioni);
  8. enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (18 funzioni);
  9. organizzazione della giustizia di pace (7 funzioni).

Competenze dell’Unione Europea, esclusive e concorrenti

Art. 2 TFUE, effetti giuridici

  • competenza esclusiva in un settore è solo l’UE può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti (Stato Membro (SM) possono solo se autorizzati dall’Unione oppure per dare attuazione agli atti dell’Unione).
  • competenza concorrente in un settore l’UE e gli SM possono entrambi legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti: 1) lo   SM nella misura in cui l’UE non ha esercitato la propria, oppure 2) nella misura in cui l’UE ha deciso di cessare di esercitare la propria (riappropriazione)

Art. 3 TFUE, competenze esclusive nei seguenti settori

  1. a) unione doganale
  2. b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno
  3. c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro
  4. d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca
  5. e) politica commerciale comune
  6. f) conclusione di accordi internazionali se prevista in un atto legislativo UE o se è necessaria a consentire l’esercizio di sue competenze all’interno dell’UE o può incidere su norme comuni o modificarne la portata

Art. 4 TFUE: competenze concorrenti con gli SM possono legiferare nei seguenti settori

  1. mercato interno
  2. politica sociale
  3. coesione economica, sociale e territoriale
  4. agricoltura e pesca (tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare àà esclusiva) e) ambiente
  5. protezione dei consumatori
  6. trasporti
  7. reti transeuropee
  8. energia

Competenze da devolversi alla UE per rafforzarne il ruolo tratte da articolo:

affari esteri, difesa, sicurezza dei confini, sistema tributario e fiscale, sviluppo economico, cittadinanza, immigrazione, salute, istruzione, ambiente, (qui l’articolo)

scritto più di un anno fa. Altra furbata, con l’avvallo dell’opposizione dormiente (Pd), che ha premesso a Zaia di diventare Presidente per tre volte di seguito e di essere “invidiato” da De Luca, Emiliano, Bonaccini…. (qui l’articolo)

Zaia “L’Autonomia non è il Far West” qui da tgr veneto:

VIII disposizione transitoria della Costituzione entrata in vigore il 01 gennaio 1948

Le elezioni dei Consigli Regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione. Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. (qui l’articolo)

scheda curata da enzo de biasi, settembre 2024

Una idea in più è un esercizio di libertà.