Banca Popolare di Vicenza, condannati per diversi reati Gianni Zonin ed altri dirigenti

(Di Enzo De Biasi). Figuraccia storica della Regione del Veneto assente dal processo. Presente, riabilitata e risarcita Banca d’Italia per la correttezza dimostrata nella vigilanza. Il giudice riconosce un 5% di ristoro ai truffati, che difficilmente potrà essere incassato. E’ ipotizzabile, il risarcimento del danno per perdita di chance a discapito degli avvocati.

La sentenza di condanna a sei anni e mezzo in primo grado di Gianni Zonin, produttore vitivinicolo di livello nazionale e Presidente della Banca per quasi vent’anni (1996-2015), dominus intoccabile della città berica, dimostra -per una volta tanto- che la legge come recita la scritta nei tribunali “ è uguale per tutti”. Il principio è stato appurato, la speranza è che non si limiti ad essere un evento simbolico. Il risultato raggiunto va attribuito al merito della Procura della Repubblica , del collegio giudicante e dell’intero apparato di supporto che, in due anni e mezzo, ha reso meno amara la distruzione dei risparmi stimata in più di 6 miliardi di € appartenente agli oltre 112 mila soci. Gran parte di questi rientrano nella categoria piccoli azionisti. Acclarata è stata pure la responsabilità individuale in capo all’alta dirigenza che assieme a Zonin, ha commesso reati in materia di aggiotaggio, ostacolo agli organismi di vigilanza e falso in prospetto.

Ferma restando la presunzione d’innocenza valida fino al terzo grado e la minaccia di prescrizione sempre incombente (scadrà nel 2024), facile pronosticare che se per caso il verdetto emesso il 19 marzo venisse sostanzialmente confermato, il già Presidente della BpVi non farà un giorno di carcere, come capita quasi sempre alla classe dirigente in Italia. Tuttalpiù, egli sarà affidato ai servizi sociali per essere “rieducato”, già successo con Silvio Berlusconi. D’altra parte, tranne qualche sprazzo di autocritica fatta nei media dalla Presidente di Confindustria di Treviso riferentesi anche a Veneto Banca, l’aria che si respira tra gli imprenditori (loro associazioni) non è né di biasimo radicale, né di disapprovazione palese, quanto piuttosto una malcelata sopportazione per “qualche errore fatto” che, però, ha spazzato via un sistema di erogazione del credito ritenuto più attento alle loro esigenze e particolarità aziendali.

Sicuramente la visione di medio periodo, ovvero la lungimiranza di guardare oltre i propri interessi di bottega, davvero non faceva (fa ?) parte del DNA costitutivo dell’imprenditoria locale soprattutto quella indicata a governare soggetti finanziari importanti come il caso Vicenza testimonia. Infatti, la direttiva UE del 2013 diretta a rafforzare la vigilanza prudenziale su banche e gruppi bancari venne recepita tardivamente (more solito) e dopo un’infrazione comminata all’Italia. L’operatività era stata affidata al decreto-legge nr. 3/2015, che dava 18 mesi di tempo per trasformare le popolari con un attivo di bilancio di più di 8 miliardi di € in società di capitali, tra queste BpVi. Tale disegno fu ostinatamente contrastato con ogni mezzo. Una netta contrarietà nell’adeguarsi alle regole sollecitate venne attuata, nello specifico, dai vertici e collaboratori della banca berica. Lo scopo di tanta ostinazione consisteva nel mantenere usque ad mortem,(fino alla morte), l’involucro della banca cooperativa, basata e sul principio di mutualità ( di fine ‘800) dove il voto è capitario (ogni socio un voto), indipendentemente dal numero di azioni possedute, regolata da procedure semplificate e sotto il comando di un sol uomo: Gianni Zonin. Di contro, il principio di realtà veniva clamorosamente contraddetto: la grandezza oramai acquisita da anni e il giro d’affari in essere della Popolare di Vicenza la collocavano in ben altra tipologia d’istituto creditizio, con ben altre modalità d’esercizio del potere. Invece no. La strategia da perseguire era sempre la stessa, non pagare dazio alla necessaria trasparenza e non osservando nella gestione del risparmio depositato i dettami della libera circolazione dei capitali e di azioni contendibili nel mercato quotato. Ancora una volta in Veneto, è prevalsa l’idea che “piccolo è bello” specie se fa le cose “in grande”, ma di nascosto (tra di noi e solo per noi soci). Ciò che contava ( è stato fruttuoso ?), non è il rispetto dei criteri di correttezza, diligenza, informazione esaustiva; quanto piuttosto quella di poter partecipare alla distribuzione della ricchezza prodotta dalla “cooperativa mutualistica e sociale”. Nel 2016, andato a vuoto il tentativo di salvataggio di Atlantia, suona il fischio di fine partita per chi aveva barato alle regole del gioco, ovvero i vertici della Banca Popolare di Vicenza. Il valore nominale dell’azione crolla da 62.5 euro a 10 centesimi e come spesso succede a pagare il prezzo più alto, è la folta platea di piccoli azionisti ed imprenditori (il c.d. parco buoi) tutti traditi nella fiducia, nei patrimoni svaporati e nella serenità individuale e famigliare irrimediabilmente sfumata. Ecco la sentenza, nero su bianco, scolpisce a futura memoria chi sono stati i colpevoli del disastro finanziario tutte personaggi di puro conio veneto.

Il patatrac poteva essere evitato ? Certo che sì.

Sul “sistema” di protezione verso Zonin, il magistrato Cecilia Carreri eri in un suo recente libro offre uno spaccato del clima vigente all’epoca negli uffici giudiziari vicentini.

“Nel 2001 la procura di Vicenza aprì un fascicolo a carico di Zonin e altri, scaturito da alcune segnalazioni e da un’ispezione di Bankitalia. Le accuse andavano dal falso in bilancio alla truffa. «Da quelle ispezioni, perizie e memoriali – si legge nel libro – emergevano fatti molto gravi, operazioni e finanziamenti decisi da Gianni Zonin in palese conflitto di interesse tra le sue aziende private e la Banca usata come cassaforte personale. Balzava evidente l’assoluta mancanza di controlli istituzionali su quella gestione: un collegio sindacale completamente asservito, un Cda che non faceva che recepire le decisioni di quell’imprenditore, padrone incontrastato della banca. Nessuno si opponeva a Zonin, nessuno osava avanzare critiche, contestazioni». A colpirla, è «la clamorosa mancanza, da parte della procura, di sequestri di beni e patrimoni a garanzia delle parti lese, di ordinanze cautelari di arresto e carcerazione». Tutti gli indagati sono rimasti «a piede libero e hanno potuto tranquillamente inquinare le prove o fuggire all’estero, far sparire il loro patrimonio personale. Mai vista una cosa simile» (Corriere del Veneto, 21 giugno 2017) .

Cambiati i capi della procura , chi doveva già essere indagato a partire dal 2001 è finalmente messo in stato d’accusa confermando oggi lo stesso ufficio, nel corso delle 116 udienze e dei quasi duecento impresari sentiti, la responsabilità individuale denunciata 20 anni prima. Al di là della procura dormiente, gli amministratori pubblici in primis i Sindaci succedetesi nella carica al Comune di Vicenza, l’ On.le Achille Variati, ad esempio, a seguire i parlamentari e consiglieri regionali eletti in provincia di Vicenza negli ultimi due decenni e per finire i direttori delle redazioni dei giornali, radio e televisioni di Vicenza e regionali; dal e del loro territorio cosa vedevano, sentivano e sapevano ? Insomma, tutti muti, sordi e ciechi.

Dove sta la differenza in tema di omertà tra noi ed il Sud Italia ?

A riprova di quanto sopra indicato, nel marzo 2008 l’Associazione dei Consumatori (Adusbef) retta dall’avvocato Fulvio Cavallari, deposita in procura un esposto-denuncia contro il valore delle azioni che appare “troppo alto” per essere vero. La segnalazione è archiviata.

In questo scenario di autismo istituzionale ed informativo, le centinaia di migliaia di azzerati veneti si sarebbero aspettati, dopo due Commissioni d’inchiesta sul crac delle banche e un ordine del giorno unanime del Consiglio Regionale, almeno la costituzione di parte civile della Regione del Veneto contro Zonin e soci per ridare un po’ di dignità a chi ha perso tutto. Che ha fatto Luca Zaia, legale rappresentante dell’ente ? Ha presentato l’istanza di costituzione in ritardo rispetto ai tempi stabiliti dalla procura, ma come ha motivato l’avvocatura regionale ciò è avvenuto per una “non condivisibile valutazione delle norme processuali”, poffarbacco ! Non potendo dire che si poteva fare prima dello spirare del termine codificato a dicembre 2018, c’è sempre il legale di turno chiamato a giustificare nella forma ciò che manca nella sostanza; il coraggio di “metterci la faccia”.

La vergognosa assenza della Regione del Veneto nel processo contro la Popolare di Vicenza non è l’unico episodio in cui il Presidente della Regione dovendo scegliere con chi stare, tra il potente di turno oppure i cittadini danneggiati, di fatto ha optato per la parte ritenuta più forte. Ubi commoda ibi incommoda, dicevano i latini. Ciò significa, che ogni posizione (carica pubblica) accanto a vantaggi ha anche svantaggi, occorre scegliere, non scantonare. Nel maxiprocesso di affiliati alla camorra, i c.d. “casalesi di Eraclea” partito nell’aula bunker di Mestre il 9 gennaio scorso, nessun avvocato della regione ha potuto presentarsi dato che la giunta ne aveva discusso, solamente, il giorno prima. Jacopo Berti dei cinque stelle stigmatizzando l’avvenimento ha avuto modo di ribadire che “Prima i Veneti! E’ lo slogan di Zaia, tranne quando si tratta di chiedere i danni nei tribunali per conto dei cittadini a chi fa scempio della legalità e dei soldi dei veneti” ( Il fatto quotidiano, 09.01 2020).

Dalla sua Zaia, può sempre affermare che alle ultime elezioni è stato preferito da quasi 4 veneti su 5, ottimo risultato per lui, mentre per la regione si vedrà al termine del terzo quinquennio con a capo un leader leghista. La questione qui è differente. Il consenso vale di più (di meno ?) o perlomeno tanto quanto la difesa della legalità laddove questa è infranta (gestione del risparmio tradito/espansione della camorra), rientrando a pieno titolo tra i doveri inderogabili di chi è al vertice di un’istituzione esponenziale degli interessi dei Veneti ? L’interrogativo merita una risposta, dato che la procura di Vicenza ha, nel frattempo, avviato una seconda inchiesta ancora in fase preliminare, per l’ipotesi di reato di bancarotta avverso il management della Popolare di Vicenza.

Di tutt’altra qualità ed incisività è stata la presenza nel processo di Banca d’Italia, che ha potuto dimostrare la correttezza nell’azione di vigilanza su BpVi e che potrà, forse, ottenere un risarcimento di 601.017,39 €. Nella comunicazione preconfezionata ad uso dei soliti amplificatori presenti in abbondanza nei media, la telenovela raccontata agli elettori nella primavera 2018 ed al popolo dei truffati era che lo tsunami abbattutosi su BpVi era dovuto, non alla mala gestio degli amministratori, quanto piuttosto dall’assenza di controllo di “quelli di Roma”. Già, l’architrave reggente l’immaginario collettivo creato ad hoc soprattutto dalla Lega è dopo la sentenza di Vicenza , miseramente collassato. Trattasi, ovviamente, di annotazione a margine per chi vuole riflettere. Ciò non riguarda, il movimento capitanato da Salvini che nel triennio 2018/2019/2020 ha fatto filotto nelle tre consultazioni succedetesi per quantità di voti e numero di eletti e che, probabilmente, continuerà a sfornare fasulla propaganda da consumarsi in occasione della prossima tornata elettorale. Bravi !.

La ricaduta della condanna dei reati ascritti ai quattro imputati dichiarati colpevoli comporta la confisca dei loro beni mobili ed immobili per una “somma equivalente” fino a 963milioni di €, quasi un miliardo. L’eventuale disponibilità per risarcire le parti civili costituitesi in causa, potrà esserci a sentenza definitiva. Quello che va subito chiarito, è che il provvedimento di esproprio della ricchezza accumulata da Zonin e soci va incamerata , in prima battuta, dallo Stato e non c’è -al momento- alcuna certezza né dei tempi né dei modi. L’esigibilità della cifra indicata dalla procura resterà, probabilmente, sulla carta. Per altro aspetto, la stima approssimativa che viene fatta (da fonti attendibili) sul valore dei patrimoni concretamente aggredibili non supera i 60/65 milioni di €. L’affannosa corsa già aperta tra i legali per depositare atti esecutivi per “arrivare primi” in questa operazione rischia di essere un’inutile perdita di tempo. Inoltre, essendo quasi 8.000 (7.760) le parti lese interessate ed avendo la procura stabilito che il massimo concedibile è il 5% fino ad un massimo di 20.00,00 € “per ciascuna parte”, c’è poco da stare allegri. La prima osservazione è che la percentuale fissata è al di sotto di ben 10 punti percentuali rispetto a quanto la banca aveva a suo tempo offerto e già liquidato nel 2017, senza peraltro alcun limite al capitale bruciato. In effetti, avendo il giudice penale ampliato il perimetro della risarcibilità fino ad arrivare a chi possedeva un patrimonio mobiliare fino a 400.000,00 € i potenziali richiedenti soddisfatti, ammesso e non concesso che da qualche parte i soldi fuoriescano, non sono certo tutti quelli in lista d’attesa. Va da sé che la gran parte dei truffati, non intascherà un €. Come è stato detto in tante interviste rese soprattutto dai legali per i mass -media è “stata una vittoria di principio”; potremo dire simbolica, ma senza rilevanti riscontri pratici. Resterà negli annali di giustizia, come un prezioso precedente di condanna inflitta a chi (vertici BpVi) non ha seguito criteri trasparenti nel vendere prodotti finanziari alla propria clientela, c.d. “operazioni baciate” In questa situazione il FIR, diventa l’unica ancora di salvezza. Il truffato dovrà celermente rispondere, se fa parte del 52% di domande carenti di documentazione (Consap 15.03.2021), se ha qualche causa giudiziaria in corso. Spetterà, poi, alla prudente ponderazione della Commissione Tecnica valutare il 5% dichiarato in sentenza in relazione all’elemosina che gli spetta in base alla 145/2018, vale a dire se detta % è da conteggiare o non conteggiare in prima battuta od invece, la pratica viene sospesa in attesa di avere il giudicato definitivo.

Se il campo rimarrà secco e non innaffiato da acqua, ovvero i risarcimenti, , si apre un altro scenario afferente alla qualità del rapporto instaurato tra il cliente e il proprio avvocato di fiducia.

Non a caso in un articolo precedente, Crac banche. Incredibile ma vero: i truffati regalano più di 1 miliardo (ilgiornaledelveneto.it), erano state segnalate -tra le altre- le criticità derivanti dall’essersi costituiti avanti al giudice competente per migliaia di casi scaturenti, in buona sostanza, dalla stessa matrice.

In proposito, il comportamento più consono è stato quello tenuto dell’Associazione Ezzelino III da Onara che – a suo tempo e tramite il penalista Prof. Rodolfo Bettiol- ha deciso di presentare una unica costituzione impegnandosi tutti gli aderenti al sodalizio (circa 700 persone) nel contribuire all’onorario del valente professionista. Un modus operandi sensato, quel che si dice una “causa-pilota”. Ciascun truffato e ciascuna associazione ha fatto le sue scelte, come ad ognuno è parso più opportuno. Qui non si vuole affatto dubitare né della buona fede di alcun avvocato coinvolto nel processo di Vicenza né tantomeno che egli abbia agito se non nel modo più stringente richiesto dal codice deontologico dell’ordinamento forense. Per mera coincidenza temporale, allo stesso tempo in cui venivano instaurati i contratti di patrocinio per le cause da attivarsi nelle diverse sedi, era altrettanto possibile e aderire all’offerta di transazione pubblica con rinuncia a qualsiasi causa giudiziale; oppure era fattibile la presentazione di un ricorso avanti all’Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) per arrivare alla composizione della controversia con la banca, riservandosi di esercitare successivamente l’opzione avanti al giudice ordinario in caso di risultato insoddisfacente.

I truffati che hanno accolto l’invito della OTP promosso da BpVi, così come quelli che sono andati da ACF hanno già intascato i soldi e di ciò questa testata ha dato più volte notizia.

Sta oggi nelle facoltà del truffato analizzare e valutare se in sede di sottoscrizione del contratto di prestazione intellettuale fatta a suo tempo, tutte queste informazioni gli erano state doviziosamente e tempestivamente fornite. Se quindi ha accettato e siglato , egli si è assunto il rischio implicito in qualsiasi causa che si può essere anche soccombenti, al di là della diligenza del professionista. Inoltre, e per chiarezza, se la motivazione principale era quella di vedere alla sbarra i presunti responsabili per una questione “di principio, di verità e di giustizia”, egli ha conferito il suo mandato sciente e cosciente. Se così non è, o le modalità/alternative non erano state chiarite per svariate ragioni, da tempo la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato Il risarcimento del danno da perdita di chance applicabile anche al legale prescelto. L’ipotesi del risarcimento è configurabile affiancando i due criteri oggi più in vigore, quello della ragionevole certezza e quello della ragionevole probabilità. In ogni caso, è opportuno che prima di continuare in ulteriori step giudiziali, l’azzerato abbia un franco colloquio con chi lo sta tutelando per fugare ogni dubbio trovando, possibilmente, un accordo soddisfacente per entrambe le parti.

Enzo De Biasi

28 marzo 2021